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Circ.195/2022 – Organizzazione didattica e misure sanitarie per scuole secondarie di 2° grado (D.L. 1 del 07/01/2022 e Nota Min. Istruzione e Sanità n° 11 del 08/01/2022)

Si trasmettono i i documenti in oggetto fornendo indicazioni per le comunicazioni scuola-famiglia e l’attuazione delle misure di prevenzione e quarantena.

Liceo Scientifico Statale di Rimini  “Albert Einstein”
Via Agnesi 2b – 47923 Rimini

Tel. 0541 382571 – 382552 – 380158 – Fax +39 0541 381636
e-mail: RNPS02000L@istruzione.it – Cod.Mecc. RNPS02000L

Circolare n. 195, del 07/01/2021

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti del Liceo “A. Einstein” e alle rispettive famiglie
A tutto il personale scolastico

Oggetto: Organizzazione didattica e misure sanitarie per le scuole secondarie di 2° grado: D.L. 229 del 30/12/2021, D.L. 1 del giorno 07/01/2022 e Nota congiunta Ministero dell’istruzione e Ministero della sanità n° 11 del giorno 08/01/2022

Con la presente si trasmettono i Decreti Legge e la Nota ministeriale di cui all’oggetto.
Per agevolare la comunicazione con la scuola si invitano le famiglie nell’inviare la mail (indirizzo istituzionale della scuola RNPS02000L@ISTRUZIONE.IT ) a specificare nell’oggetto:

  • Classe NX frequentata dal figlio
    – N corrisponde all’anno di corso: 1, 2, 3, 4, 5
    – X corrisponde alla lettera che indica la sezione: A, B, C, D… M, N
  • Cognome e Nome dell’alunno
  • Breve descrizione del contenuto, per esempio
    – Trasmissione provvedimento di ISOLAMENTO per positività al Covid-19
    – Trasmissione provvedimento di QUARANTENA per contato stretto con positivo
    – Trasmissione esito tampone positivo in attesa di trasmissione del provvedimento di isolamento
    – Trasmissione risultato tampone negativo di fine quarantena
    – Richiesta di attivazione DDI a distanza in attesa di trasmissione provvedimento di QUARANTENA per contato stretto con positivo
    – Richiesta di attivazione DDI a distanza, a seguito in insorgenza di sintomatologia Covid-19, in attesa di trasmissione di esito tampone e provvedimento di isolamento
    – etc…

Come più volte chiarito la DDI a di stanza “sostituisce” la didattica in presenza solo in caso di provvedimento di quarantena o provvedimento di isolamento a seguito di malattia Covid-19, pertanto nei casi in cui venga attivata la DDI a distanza in attesa di trasmissione dello specifico provvedimento lo studente verrà registrato come assente.

Uso dei termini “quarantena” e “isolamento”:

  • Quarantena: misura che si applica a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19 con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce di caso.
  • Isolamento: misura che si applica a una persona affetta da COVID-19 e consiste nel separare quanto più possibile detta persone da altre sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione durante il periodo di trasmissibilità.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici

  • con sintomatologia respiratoria
  • temperatura corporea superiore a 37,5 °C.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

La nuova normativa favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto- sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Nel caso un alunno abbia avuto un contatto stretto con una persona al di fuori della scuola si atterrà alla misura di quarantena ( ex art. 1 comma 7 DL 33/2021).

La famiglia ne darà immediata comunicazione alla scuola in modo che possa essere attivata quanto prima la DDI a distanza. In attesa che la famiglia trasmetta alla scuola il provvedimento di messa in quarantena l’alunno, pur potendo frequentare le lezioni a distanza, sarà comunque registrato assente.

In base a quanto previsto dall’articolo 2 del DL 229 del 30/12/2021, la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni

  • dal completamento del ciclo vaccinale primario
  • dalla guarigione
  • successivamente alla somministrazione della dose di richiamo

Pur non essendo soggetti a quarantena, sono comunque sottoposti alla misura sanitaria di “Auto-sorveglianza” che prevede l’obbligo di

  • indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19,
  • effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi
  • e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza (di cui ai paragrafi precedenti) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Alunno positivo: la famiglia trasmette a scuola il dispositivo di isolamento o, in attesa di questo, il risultato del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati), affinché possa essere attivata quanto prima la DDI a distanza, se lo stato di salute dello studente lo consente. L’alunno potrà rientrare a scuola solamente con un provvedimento di fine isolamento.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica in presenza, con
    – l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
    – divieto di consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; divieto da osservare ovviamente in modo particolare durante la ricreazione.
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza, per la quale si rimanda a quanto indicato sopra

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4
ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Autosorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

Alunni positivi: vale quanto riportato per il caso precedente

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei due casi positivi ci sono misure differenziate a seconda dello stato
vaccinale:
1. per gli alunni che

  • non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario
  • o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni,
  • o che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

si prevede:

  • attività didattica
    – è sospesa l’attività in presenza,
    – si applica la DDI a distanza per la durata di 10 giorni;
  • misura sanitaria
    – quarantena della durata di 10 giorni
    – con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

2. per gli alunni che

  • abbiano concluso il ciclo vaccinale primario,
  • o che siano guariti, da meno di centoventi giorni
  • o che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo
  • dimostrino di possedere uno dei precedenti tre requisiti, inoltrando per mail la documentazione relativa alla scuola, senza la quale saranno considerati in automatico appartenenti al gruppo A. (A tal riguardo si fa presente che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso).

si prevede:

  • attività didattica in presenza, con
    – l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
    – divieto di consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; divieto da osservare ovviamente in modo particolare durante la ricreazione.
  • misura sanitaria: auto-sorveglianza, per la quale si rimanda a quanto indicato sopra

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

1) Soggetti

  • non vaccinati
  • o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
  • o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista

  • nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso,
  • al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che

  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,
  • e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Alunni positivi: vale quanto riportato per i casi precedenti

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • attività didattica:
    – è sospesa l’attività in presenza,
    – si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

1) Soggetti

  • non vaccinati
  • o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
  • o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista

  • nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso,
  • al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che

  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, b. e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:

la quarantena

  • ha durata di 5 giorni,
  • purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) riportata nel paragrafo precedente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Christian Montanari

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