Circ.149/2022 – Domanda di ammissione all’Esame di Stato a. s. 2021/2022-Pagamento tassa erariale.
Le domande di ammissione all’Esame di Stato devono essere presentate entro lunedì 6 dicembre 2021.
Liceo Scientifico Statale di Rimini “Albert Einstein “
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Circolare n. 149, del 23/11/2021
Agli studenti delle classi quinte
Ai genitori classi quinte
Al sito web e
p.c. ai docenti classi quinte
Oggetto: Domanda di ammissione all’Esame di Stato a. s. 2021/2022 – Pagamento tassa erariale.
Come previsto dalla nota ministeriale prot. 28118 del 12/11/2020, le domande di ammissione all’Esame di Stato devono essere presentate entro lunedì 6 dicembre 2021. I candidati interni compileranno e firmeranno l’allegato modulo di domanda di ammissione all’Esame di Stato 2021/2022 ed effettueranno il pagamento della relativa tassa di € 12,09 entro e non oltre il 6 dicembre 2021 con le seguenti modalità:
- bollettino postale intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – Numero c/c: 1016. (Il bollettino di versamento è disponibile in qualsiasi ufficio postale);
- bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.
Si raccomanda di non versare sul conto corrente intestato alla scuola ma sul conto dell’Agenzia delle Entrate sopra indicato; - modello F24 inserendo il codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche-esame” collegamento ad Agenzia delle Entrate per modello e istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini
Nel caso in cui lo studente/la studentessa ritenga di potersi avvalere dell’esonero della tassa d’esame di € 12,09, solo se rientrante nelle casistiche previste dal D.lgs 297/1994 art. 200 e dalla nota 13053 del 14/06/2019, dovrà essere presentata richiesta compilando l’allegato 2.
Gli alunni rappresentanti di classe raccoglieranno le domande (allegato 1) compilate e complete di attestazione di versamento o eventuale richiesta di esonero e le consegneranno perentoriamente entro il 6 dicembre 2021 all’Ufficio Didattica.
L’ammissione dei candidati interni dell’ultimo anno di corso è regolata dall’art. 13 com. 1 e 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, che si riporta:
Ammissione dei candidati interni
- Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie
- L’ammissione all’esame di Stato e’ disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola–lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola–lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, e’ espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Si ricorda a coloro che ancora non hanno presentato il Diploma di Licenza media in originale che questo va consegnato in ufficio Didattica entro e non oltre il 31/3/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Christian Montanari