Circ.316/2021 – D.l. 6 agosto 2021 n.111 – Green Pass obbligatorio per il personale della scuola
Sintesi degli aspetti salienti della normativa in oggetto e indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative
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Circolare n. 316, del 31/08/2021
A tutto il personale scolastico
Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n.111 – Green Pass obbligatorio per il personale della scuola
Con la presente si riportano in sintesi alcuni degli aspetti salienti della normativa in oggetti riferiti al personale scolastico, fornendo indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della stessa. Tali indicazioni potranno essere successivamente modificate e/o integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero e dell’entrata in vigore di diversa modalità di controllo del Green Pass.
- È confermato che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la il QR code annesso alla “Certificazione Verde Covid-19” meglio nota come Green Pass.
- Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici.
- Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
- È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021; fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nelle modalità previste dalla circ. Min. della Salute del 4/8/21.
- Non potranno essere accettati documenti diversi da quello previsto dalla circolare del Ministero della Salute, né documenti sostitutivi del Green Pass (prenotazioni, rinvii o altro).
- Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:
Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 |
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Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) |
Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale |
Può lavorare |
Guarito da Covid-19 | Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da completamento ciclo vaccinale |
Può lavorare |
Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) | Può lavorare |
Personale che non rientra nelle prime tre categorie | Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) |
Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021(assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |
- La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” fino all’introduzione dello strumento digitale in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/ , app Io, app Immuni) o cartaceo.
- Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi o possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
- Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica
- Gli incaricati possono richiedere un documento di identità
- Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si sottolinea la necessità di verifica al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Christian Montanari