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Valutazione degli apprendimenti

I momenti fondamentali del processo formativo sono costituiti dagli obiettivi minimi e indispensabili fissati per le singole discipline, dalle competenze e dai contenuti irrinunciabili. All’interno del processo di insegnamento/apprendimento si collocano, come sua parte integrante, i due momenti della verifica e della valutazione.

La verifica – la prova o l’insieme di prove da cui consegue la valutazione del processo di insegnamento/apprendimento – deve essere riferita, strutturata e finalizzata alla misurazione di specifici elementi, i cui criteri di valutazione devono essere precedentemente fissati. Gli alunni saranno informati immediatamente sia dei criteri di valutazione delle prove scritte, orali e grafiche, sia degli indicatori specifici usati nelle singole verifiche al fine di renderli consapevoli di ogni fase del processo didattico. I risultati delle prove scritte saranno comunicati in tempi brevi e comunque visionati prima della prova successiva. Le tipologie delle prove, per l’insieme delle discipline, sono diversificate e graduate con difficoltà progressiva, anche in riferimento alle tipologie dell’Esame di Stato. Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno cadenza periodica e sono distribuite in relazione allo sviluppo dei programmi. Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla loro consapevolezza dei parametri e dei criteri valutativi, così da favorire il processo di autovalutazione e di crescita autonoma.

La valutazione finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il percorso formativo, è strettamente connessa agli obiettivi, ai metodi, alle competenze previste e ai contenuti della programmazione didattica ed educativa e si avvale degli elementi desumibili dalle verifiche; essa inoltre, tiene conto sia della variazione delle condizioni culturali degli allievi rispetto alla situazione di partenza, sia della storia scolastica individuale, sia della realtà della classe. I docenti utilizzeranno ed espliciteranno griglie di valutazione precedentemente discusse ed approvate nei dipartimenti per giungere ad una valutazione complessiva comprovata da congruo numero di prove di verifica.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 122 del 2009 art. 1 comma 5,  il collegio fa propri le modalità e criteri individuati dai dipartimenti disciplinari (consultabili presso la specifica sezione del sito dedicata alle programmazioni dei singoli dipartimenti)  per assicurare omogeneità, equità’ e trasparenza della valutazione.