Regolamento mobilità studentesca individuale verso l’estero
A partire dall’A.S. 2016-17 il Collegio Docenti adotta il presente regolamento per lo svolgimento della mobilità studentesca individuale verso l’estero, parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo. Lo scopo è quello di fornire una cornice che assicuri trasparenza e coerenza alle azioni dei Consigli di Classe.
Va premesso che il Liceo promuove la mobilità studentesca individuale internazionale, così come regolata in particolare dal DPR 275/99 e dalla Nota MIUR 843/2013, all’interno di un fenomeno di internazionalizzazione, anche degli studi, che rende fondamentale un arricchimento del proprio profilo culturale. Visto l’accrescersi nel tempo delle richieste di mobilità, e considerando inoltre la diversificazione delle casistiche in termini di destinazioni, periodi e date di partenza/rientro, si ritiene importante ridefinire alcune regole, fondamentali per una corretta organizzazione sia da parte delle famiglie che della scuola.
Si auspica inoltre un ampliamento delle linee di indirizzo, rivolte anche ad altre tipologie di esperienze di scambio, quali mobilità di studenti stranieri, scambi culturali, partnership, unitamente ad una precisa individuazione delle figure e dei ruoli –referenti, tutor- necessari alla loro organizzazione.
Prima della partenza
1) Lo studente presenta domanda scritta (allegato I) al Dirigente Scolastico (DS) in cui si richiede autorizzazione per lo svolgimento del periodo di studio all’estero. Nella domanda devono essere indicati:
- il periodo, con indicazioni sufficientemente attendibili della data di partenza e di rientro;
- il paese di destinazione;
- il piano di studi che verrà seguito, con l’indicazione delle materie e dei contenuti che saranno svolti;
- possibilmente, il nome dell’istituzione scolastica che verrà frequentata;
- gli indirizzi, i contatti telefonici e di email, da utilizzarsi durante il soggiorno: o con l’Associazione che organizza la mobilità, se presente, o con la studente e la famiglia
La domanda va presentata con tempistiche diverse a seconda della durata e del periodo di mobilità:
- (pa) entro il 15 febbraio per le mobilità del primo quadrimestre o dell’intero anno scolastico successivo
- (pb) entro il 10 settembre per le mobilità che si svolgeranno nel secondo quadrimestre
2) Non sono autorizzate partenze con un giudizio sospeso in una o più materie. Il recupero e la valutazione delle materie con sospensione del giudizio avviene nelle modalità indicate dal calendario definito dal Liceo, dunque entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. La frequenza di corsi all’estero non deve impedire il rientro per sostenere le prove di recupero nei modi e tempi fissati dal calendario scolastico.
3) Non sono consentiti rientri successivi alle date indicate dal calendario scolastico per la valutazione dell’anno all’estero; tali date sono, indicativamente:
- (ra) entro il 10 settembre per le mobilità del secondo quadrimestre o dell’intero anno scolastico
- (rb) entro il 10 febbraio per le mobilità del primo quadrimestre.
Se il rientro avviene prima del termine del primo quadrimestre, la valutazione dell’anno all’estero verrà effettuata nel corso del secondo quadrimestre, assieme alla valutazione finale. In generale, per rientri successivi al 15 marzo lo studente è ammesso a frequentare le lezioni solo al fine di riallineare la propria preparazione a quella della classe, senza obbligo da parte dei docenti di registrare valutazioni sommative. La valutazione del periodo di studio all’estero avverrà all’inizio dell’anno scolastico successivo. La frequenza verrà invece registrata.
4) Il Consiglio di Classe (CdC) esamina la richiesta e la documentazione prodotta. In particolare valuta la congruità dei programmi e in genere tutta l’esperienza, che deve essere coerente con il percorso di studi liceale.
5) Tra lo studente e il liceo viene sottoscritto un patto formativo (PF, allegato II), elaborato dal CdC, in cui sono indicati, tra l’altro:
- le materie, comuni e non, tra i percorsi scolastici, e i contenuti fondamentali oggetto di verifica al rientro;
- i criteri di valutazione che porteranno all’attribuzione del credito scolastico;
- le modalità con cui verrà favorito il reinserimento nella classe.
Il patto formativo dovrà essere depositato nel fascicolo personale dello studente entro il termine fissato per la consegna dei piani preventivi di lavoro.
La sottoscrizione del patto è condizione necessaria per la successiva autorizzazione alla mobilità da parte del DS.
6) Il CdC formula un parere scritto e motivato, favorevole o sfavorevole, al DS entro la fine del mese di febbraio (pa) o settembre (pb). Il parere viene allegato ai verbali del CdC (Allegato III).
7) Il DS, ricevuto il parere del CdC ed esaminato la documentazione prodotta dallo studente ed il patto formativo sottoscritto, decide se autorizzare o meno il periodo di mobilità, ferme restando le condizioni di cui al punto 2).
8) Prima della partenza il CdC individua un insegnante referente (tutor) incaricato di mantenere i contatti tra il liceo e lo studente durante tutto il periodo di mobilità. La scelta terrà conto anche delle indicazioni eventualmente espresse dall’alunno.
Durante la permanenza all’estero
Il tutor contatta periodicamente l’allievo, si informa sui problemi che questi incontra, sulle esperienze che effettua, sul piano di studi che segue nella nuova scuola; sollecita, inoltre, scambi di informazioni tra la classe e lo studente, informando i colleghi durante i consigli di classe.
Nel caso di variazioni significative rispetto al percorso programmato, di cui siano giunte comunicazioni scritte, il Consiglio di Classe si riunisce ed aggiorna le modalità previste nel punto 5) del Patto Formativo, informando tempestivamente e per iscritto lo studente.
Al rientro dello studente
1) Il CdC riceve dallo studente, tramite il tutor:
- certificazione del titolo di studio rilasciato dalla scuola, con valutazioni; nel caso non si tratti di un paese con il quale esiste un riconoscimento, è necessaria una ulteriore “dichiarazione di valore” rilasciata dal Consolato;
- programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano;
- corrispondenza tra le valutazioni straniere ed italiane, se necessario;
- ogni altra informazione utile alla valutazione dell’esperienza (materiali, attività extracurriculari, …) ;
- una relazione personale (allegato IV), in formato digitale, anche multimediale, che illustri l’esperienza svolta con particolare riferimento al proprio percorso di crescita, agli apprendimenti formali e non formali, alle competenze acquisite.
2) Entro il mese di ottobre del nuovo anno scolastico, come approvato nel COLLEGIO DOCENTI del giorno 11 settembre 2017 (nel caso di mobilità annuali o svolte nel secondo quadrimestre) o al suo rientro (per le mobilità svolte nel primo quadrimestre), e comunque nei tempi indicati dal calendario scolastico, l’alunno
- sostiene le prove nelle materie e, all’interno delle materie, sugli argomenti, precedentemente individuati dal consiglio di classe e concordati nel PF. Tali prove sono volte ad accertare il possesso, da parte dell’allievo, dei prerequisiti necessari per affrontare la classe successiva, consentendogli di autovalutarsi e di acquisire la consapevolezza di eventuali lacune e permettendo ai docenti di verificare la situazione dello studente
- presenta la relazione personale sulla sua esperienza svolta al CdC
3) Al termine del colloquio il CdC assegna il credito scolastico sula base della documentazione presentata, delle prove svolte e della relazione discussa, formulando un giudizio (allegato V).
4) Nel caso in cui le prove evidenzino lacune significative, il consiglio può rinviare l’assegnazione del credito allo scrutinio successivo ed individuare le modalità più idonee per un adeguato recupero dello studente (allegato V). In questo secondo caso il credito verrà assegnato valutando – oltre alla valenza formativa generale dell’esperienza svolta all’estero – la capacità dello studente di inserirsi con profitto nel percorso del nuovo anno scolastico, colmando le lacune manifestate.