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Circ.085/2021 – Ammissione Esame di Stato 2020-2021

Entro il 30 novembre si deve versare la tassa erariale sul conto dell’Agenzia delle Entrate

Liceo Scientifico Statale di Rimini  “Albert Einstein ”
Via Agnesi 2b – 47923 Rimini

Tel. +39 0541 382571 – 382552 – 380158 – Fax +39 0541 381636
e-mail: RNPS02000L@istruzione.it – Cod.Mecc. RNPS02000L

Circolare n. 085, del 18/11/2020

Agli studenti delle classi quinte
Ai genitori classi quinte
Al sito web
e p.c. ai docenti classi quinte

Oggetto: Domanda di ammissione all’Esame di Stato a. s. 2020/2021 -Pagamento tassa erariale

Come previsto dalla Circolare MIUR n. 20242 del 6/11/2020, si comunica che gli studenti interni frequentanti l’ultimo anno del liceo, devono presentare domanda per sostenere l’Esame di Stato e versare la relativa tassa di € 12,09 entro e non oltre il 30 novembre 2020 con le seguenti modalità:

  • bollettino postale intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – Numero c/c: 1016. (Il bollettino di versamento è disponibile in qualsiasi ufficio postale);
  • bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Si raccomanda di non versare sul conto corrente intestato alla scuola ma sul conto dell’Agenzia delle Entrate sopra indicato;

  • modello F24 inserendo il codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche-esame”collegamento ad Agenzia delle Entrate per modello e istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini

L’allegato modulo di domanda di ammissione debitamente compilato e con firma autografa, copia del documento di identità e attestazione del versamento o eventuale richiesta (scritta e opportunamente documentata) di esonero se rientrante nelle casistiche previste dal D.lgs 297/1994 art. 200 e dalla nota 13053 del 14/06/2019, devono essere inviati in formato pdf all’indirizzo mail RNPS02000L@ISTRUZIONE.IT di questo liceo entro il 30/11/2020.

Nell’oggetto della mail scrivere: domanda esame di stato 2020_2021 cognome nome classe 5 sez

L’ammissione dei candidati interni dell’ultimo anno di corso è regolata dall’art. 13 com. 1 e 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, che si riporta:

Ammissione dei candidati interni

  1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
  2. L’ammissione all’esame di Stato e’ disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
    a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
    b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
    c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita’, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Christian Montanari

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