circ.032/2016 – Elezione degli organi collegiali
Il 20 e 26 Ottobre avverranno le Elezioni degli organi collegiali
Liceo Scientifico Statale di Rimini “Albert Einstein “
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Circolare n. 32, del 01/10/2015
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Ai membri della commissione elettorale
Oggetto: Elezione degli organi collegiali
Il Dirigente Scolastico,
- Vista l’OM 215 del 15/7/91 e successive integrazioni,
- Vista la C.M. 18 del 7/9/2015 e la nota del 16/9/2015 del MIUR – Direzione Generale dell’Emilia Romagna
ha indetto, con decreto n. 477 del 12/9/2015, le elezioni per il rinnovo delle componenti genitori e studenti nei consigli di classe e d’istituto, e nella consulta provinciale degli studenti.
Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di
- Martedì 20 ottobre 2015, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per la componente studenti nei consigli di classe
- Martedì 20 ottobre 2015, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 per la componente genitori nei consigli di classe
- Lunedì 26 ottobre 2015, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per le componenti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale
In considerazione dell’ordine e grado della scuola e della sua popolazione scolastica, i rappresentanti da eleggere sono: 2 genitori e 2 studenti nei Consigli di Classe, 4 studenti nel Consiglio d’Istituto e 2 studenti nella Consulta Provinciale.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Martedì 20 ottobre 2015, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, sono convocate le assemblee per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
L’assemblea sarà presieduta dal docente dell’ora che provvederà a guidare la discussione e a predisporre il seggio elettorale (1 presidente più due scrutatori). Le schede e i verbali saranno consegnati durante la prima ora dello stesso giorno.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Martedì 20 ottobre 2015 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe secondo il seguente orario:
- Classi 1^2^ ore 14,30 Assemblea generale, presieduta dal Dirigente Scolastico, in aula magna, durante la quale si discuterà dei problemi riguardanti la scuola;
ore 15,15 Votazione per l’elezione dei rappresentanti di classe previa costituzione dei seggi elettorali divisi per classe. - Classi 3^4^5^ ore 15,30 Assemblea generale, presieduta dal Dirigente Scolastico, in aula magna, durante la quale si discuterà dei problemi riguardanti la scuola;
ore 16,15 Votazione per l’elezione dei rappresentanti di classe previa costituzione dei seggi elettorali divisi per classe.
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE:
Lunedì 26 ottobre 2015, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale.
La presentazione delle liste, per entrambe le elezioni, dovrà avvenire dalle ore 9,00 di lunedì 5 ottobre alle ore 12,00 di sabato 10 ottobre 2015. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti, può contenere un massimo di 8 candidati per il Consiglio d’Istituto e di 4 candidati per la Consulta Provinciale. La propaganda elettorale si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2015, secondo modalità che saranno concordate con la presidenza. Le liste devono essere personalmente presentate alla presidenza/vicepresidenza del Liceo, tramite uno stampato disponibile in segreteria studenti. Nessun elettore può presentare più liste, nessun candidato può presentare liste, o comparire in più liste. Le firme dei presentatori e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico e quindi devono essere apposte in sua presenza.
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano e da un motto. La propaganda elettorale può essere svolta tramite assemblee, interventi nelle classi o volantini, in ogni caso con autorizzazione del Dirigente Scolastico. Gli studenti sono anche invitati a proporre 12 nominativi per la costituzione dei seggi elettorali, che passeranno nelle classi per consentire le operazioni di voto.
Sul sito scolastico www.einsteinrimini.edu.it è visibile, allegata alla circolare, una sintesi della normativa in vigore (art. 8 e art. 10 del D.Lgs. 16/04/94, n. 297).
Art. 8 – Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
- Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 10 – Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
- Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alberta Fabbri