Circ.121/2020 – Ammissione Esame di Stato
Entro il 20 novembre si deve pagare la tassa di ammissione all’Esame di Stato 2020
Liceo Scientifico Statale di Rimini “Albert Einstein ”
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Circolare n. 121, del 09/11/2019
A tutti gli studenti delle classi quinte
Oggetto: Domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2019-2020 – Pagamento tassa erariale
Come previsto dalla Circolare MIUR n. 22110 del 28/10/2019, si comunica che gli studenti interni dell’ultimo anno di corso, devono presentare domanda per sostenere l’Esame di Stato e versare la relativa tassa di € 12,09 entro e non oltre il 30 novembre 2019 con le seguenti modalità:
- bollettino postale intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – Numero c/c: 1016.
(Il bollettino di versamento è disponibile in qualsiasi ufficio postale); - bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.
Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Per merito (media uguale o superiore a 8 negli scrutini finali dell’anno in corso);
- cittadini stranieri;
- figli di cittadini italiani residenti all’estero;
- motivi economici (per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00);
- appartenenti a categorie speciali (art. 200, Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297);
I moduli per l’esonero della tassa scolastica possono essere ritirati presso l’ufficio didattica della segreteria di codesto Istituto.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
L’allegato modulo di domanda di ammissione (nominativo), debitamente firmato, e l’attestazione del versamento devono essere consegnati ai rappresentanti di classe.
Sarà loro cura consegnare le domande e le attestazioni del versamento in segreteria entro la data sopraindicata, durante l’orario di ricevimento della segreteria studenti (dalle 7.40 alle 8.00, dalle 10.45 alle 13.15 ).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alberta Fabbri