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Regolamento dell’Organo di Garanzia

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

  1. È costituito presso il Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Rimini, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 così come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, l’Organo di Garanzia.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

  1. L’Organo di Garanzia è composto da:
    – il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
    – due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;
    – due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio d’Istituto;
    – due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio d’Istituto.
  2. I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo pari ad un anno a decorrere dalla nomina e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell’organo.
  3. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
  4. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
  5. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
  6. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
  7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

  1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
  2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
  3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.
  4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
  6. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei membri, effettivi o supplenti.

ART. 4 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

  1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall’alunno, se maggiorenne, o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
  2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
  3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
  4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
  5. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
  6. L’organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell’alunno interessato.
  7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
  8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
  9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
  10. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare della decisione il Consiglio di Classe e la famiglia mediante un atto formale.

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Regolamento dell'Organo di Garanzia
regolamento-dellorgano-di-garanzia-2.pdf (194 KB)